Cambia la legge europea sulla sicurezza delle macchine

Quali sono le novità e quali le implicazioni per le tecnologie dedicate alla lavorazione del legno? Abbiamo chiesto all’ingegner Matteo Simonetta, responsabile dell’Ufficio tecnico di Acimall, di aiutarci a capire meglio i termini della questione.

Il nuovo regolamento Ue 2023/1230 sulle macchine è entrato in vigore il 19 luglio 2023 e sarà applicato dal 20 gennaio 2027, data in cui sarà abrogata la direttiva “macchine” 2006/42/CE che esso sostituisce. I costruttori hanno questi tre anni e mezzo di tempo per adeguare la loro produzione, ma non è previsto un periodo transitorio di contestuale applicazione: le macchine devono essere dichiarate conformi alla direttiva fino al 19/ gennaio 2027 e al regolamento dal 20 gennaio 2027. Tra i diversi atti legislativi dell’Unione europea, una direttiva richiede un recepimento da parte di ogni Stato membro, cioè questo deve promulgare una legge nazionale che fa propria la direttiva europea, mentre un regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’unione, senza bisogno di un atto nazionale. Il passaggio da direttiva a regolamento garantisce un’attuazione uniforme in tutta l’unione, evitando ritardi nel recepimento, come accaduto per esempio in Italia.

Passiamo ora in rassegna le principali differenze del 2023/1230 rispetto alla 2006/42. Alla definizione già presente di componente di sicurezza viene aggiunto che esso può essere fisico o digitale, compreso un software (art. 3, punto 3). Quindi anche un software progettato o destinato a espletare una funzione di sicurezza e immesso sul mercato separatamente è un componente di sicurezza ricadente nel campo di applicazione del 1230.
Totalmente nuova invece è la definizione di modifica sostanziale (art. 3, punto 16). È un concetto già noto, ma è utile che sia stato esplicitato direttamente dalla legge. È sostanziale una modifica, mediante mezzi fisici o digitali, dopo che la macchina è stata immessa sul mercato o messa in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza della macchina creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, e che richieda: o l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione con necessità di modifica del sistema di controllo esistente, oppure l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica. La persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale è considerata fabbricante della macchina modificata (art. 18); d’altra parte, un utilizzatore non professionale che effettua una modifica sostanziale alla propria macchina, per uso proprio, non è considerato un fabbricante. Questo potrebbe costituire un problema aperto se la macchina modificata fosse poi venduta: si tratterebbe infatti di immissione sul mercato di una macchina non conforme.

In linea con diversi regolamenti più recenti della direttiva macchine, sono introdotte altre figure di operatori economici con sede nell’unione europea, oltre a fabbricante e mandatario, cioè l’importatore e il distributore (art. 3, punti 20 e 21). Essi sono rispettivamente chi immette sul mercato Ue una macchina originaria di un paese terzo, e chi la mette a disposizione non essendo fabbricante o importatore, e sono maggiormente responsabilizzati rispetto a prima. In particolare l’art. 13 in sintesi obbliga gli importatori di macchine a verificarne la conformità e la documentazione, e a farne da garanti in Ue. Il regolamento specifica all’articolo 50 che le sanzioni, stabilite dagli Stati membri (come già ora) per violazioni da parte degli operatori economici, possono comprendere anche sanzioni penali per violazioni gravi, cosa finora non prevista dalla direttiva.
La commissione europea può emanare delle “specifiche comuni”, consultando gli esperti di tutte le parti interessate, nel caso manchino delle norme armonizzate, e le ritira quando norme sullo stesso tema vengono pubblicate. Questo è sembrato poco in linea con la consolidata divisione dei compiti, dell’autorità di legiferare, e delle parti interessate di produrre le norme tecniche volontarie sotto la guida degli enti normatori europeo Cen e internazionale Iso. Comunque esistono già le norme tecniche specifiche per ogni tipo di macchina per il legno, e saranno adeguate al nuovo regolamento.

Le procedure di valutazione della conformità delle macchine, e gli elenchi delle macchine a cui si applicano solo alcune delle procedure – all’articolo 12 e allegato IV della direttiva, e all’art. 25 e all. I del regolamento – sono stati alquanto ridiscussi. La commissione ha sempre condiviso le bozze del regolamento con le parti interessate chiedendo commenti: noi, come associazioni di categoria dei beni strumentali, tramite Confindustria abbiamo inviato i nostri commenti al Mise (ora Mimit, Ministero delle Imprese e del made in Italy), che li ha portati al tavolo europeo. La questione nacque negli anni Ottanta con la prima edizione della direttiva, quando ancora le norme tecniche erano poche e il loro sviluppo era all’inizio. Si ritenne che per alcuni tipi di macchine considerati potenzialmente più pericolosi non bastasse la procedura di valutazione della conformità con controllo interno della produzione, ma ci volesse un esame di un ente terzo. Con la successiva diffusione delle norme, la 2006/42/CE ha stabilito che anche quelle macchine potevano evitare l’esame dell’ente a patto che seguissero la relativa norma armonizzata (cioè pubblicata sulla gazzetta ufficiale come conforme alla direttiva). Oggi con le norme consolidate e che coprono almeno tutte le macchine di quell’elenco (in realtà molte di più), ritenevamo questo ormai superfluo e eliminabile, considerando risolta la questione. Invece nella commissione c’era una parte che voleva, un po’ anacronisticamente, tornare all’obbligo dell’esame di un ente terzo per tutte quelle macchine. Dopo lunghe discussioni si è giunti a una soluzione di compromesso di dividere in due parti l’allegato I, e richiedere l’esame di un ente solo per i prodotti elencati nella parte A (che non riguarda il nostro settore). Le macchine per il legno già in allegato IV della direttiva sono tutte nella parte B, per cui resta la facoltà per il costruttore di fare da sé applicando la relativa norma tecnica.

Nella dichiarazione di conformità Ue non è più prevista la figura della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico su richiesta dell’autorità; è invece ora obbligatorio indicare le norme armonizzate applicate con la relativa data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, e le parti applicate in caso di applicazione parziale. Analogamente per la dichiarazione di incorporazione Ue per le quasi-macchine.

Sia le avvertenze sulla macchina sia le istruzioni per l’uso devono essere in una lingua comprensibile dagli utenti, stabilita dallo Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio, e non più la o le lingue comunitarie ufficiali di quello Stato. Ciò segue altre direttive, per le quali i fabbricanti devono verificare la o le lingue accettate nei recepimenti di ogni Stato. Dato però che un regolamento evita recepimenti nazionali, non è chiaro come gli Stati indicheranno la lingua da loro stabilita. Le istruzioni possono essere fornite solo in formato digitale: bisogna indicare come accedervi, devono potersi stampare, scaricare, salvare, ed essere disponibili online per almeno dieci anni; tuttavia, su richiesta del cliente all’acquisto, il fabbricante deve fornire gratuitamente le istruzioni per l’uso in formato cartaceo entro un mese.
I requisiti essenziali di salute e sicurezza (“Res”) elencati nell’allegato III (già allegato I della 2006/42/CE) sono stati integrati da modifiche o da requisiti totalmente nuovi. Le principali modifiche hanno introdotto il tema dell’apprendimento automatico delle macchine dotate “di un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutivi e che sono progettate per funzionare con livelli variabili di autonomia”, in particolare nei Res 1.1.6 “Ergonomia” e 1.3.7. “Rischi dovuti a elementi mobili”. Il Res 1.1.2 “Principi d’integrazione della sicurezza” è stato ampliato con le richieste di “consentire all’utilizzatore, se del caso, di verificare le funzioni di sicurezza” e di fornire attrezzature e descrizione delle procedure per verifiche, regolazioni, manutenzione in condizioni di sicurezza. Il Res 1.6.2. “Accesso alle postazioni di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione” aggiunge che eventuali accessi alle macchine per regolazione, manutenzione o pulizia devono rendere possibile un soccorso di emergenza alle persone. Sono stati modificati anche alcuni requisiti al capo 3 sui rischi dovuti alla mobilità delle macchine, che non riguarda il nostro settore.

Il nuovo Res 1.1.9 “Protezione dall’alterazione” tratta il rischio di attacchi informatici e relativa protezione, cosiddetta cybersecurity, dovuto alla connessione in rete delle macchine per tutte le finalità di gestione della produzione e monitoraggio energetico, che permettono tra l’altro i finanziamenti di “Industria 4.0” e ora 5.0. Il Res 1.1.9 stabilisce in sintesi che: la connessione della macchina non deve mai portare a una situazione pericolosa; i componenti per la trasmissione, così come software e dati critici per la sicurezza, devono essere protetti da alterazioni accidentali o intenzionali; la macchina deve raccogliere prove di un intervento legittimo o illegittimo su tali elementi. Modificati in tal senso anche i Res 1.2.1Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando” e 1.2.6. “Guasto del circuito di alimentazione di energia o della connessione alla rete di comunicazione”, esteso appunto anche a questo secondo aspetto.

Per l’adeguamento delle norme tecniche al nuovo regolamento 1230, il Cen ha già allertato i suoi comitati tecnici che sviluppano le norme sulla sicurezza delle macchine dei vari settori. Ogni norma sulla sicurezza delle macchine ha in un allegato una tabella con la corrispondenza tra i Res della legge e i punti della norma stessa che li soddisfano. Questo allegato è molto importante per la verifica che la norma sia conforme alla legge, e possa quindi godere della presunzione di conformità alla legge stessa, cioè essere “armonizzata”. Si tratta perciò di preparare il nuovo allegato rispetto al 2023/1230, che prima affiancherà e poi sostituirà quello per la 2006/42/CE, nonché di integrare il testo per soddisfare i requisiti modificati o nuovi.

Nel nostro settore non sono ancora stato dell’arte aspetti come il comportamento auto-evolutivo, per cui alcuni requisiti modificati ci toccano marginalmente. Bisognerà certo aggiungere un punto sulla cybersecurity che soddisfi il Res 1.1.9 sulla protezione dall’alterazione. Avendo già da un decennio predisposto una serie di norme (la EN ISO 19085) con una parte 1 coi requisiti comuni alle varie famiglie di macchine e parti specifiche che si riferiscono alla 1 per essi, basterà revisionare la parte 1 per inserirvi quel punto, e poi emendare le altre parti con un procedimento più breve rispetto ad una revisione. I nostri comitati, riunitisi in plenaria il primo dicembre, hanno deliberato di far partire subito questi lavori di revisione; essendo il normale iter di sviluppo di una norma CEN/ISO di 36 mesi, contiamo che la nuova edizione della nostra serie possa essere pubblicata e armonizzata in tempo per l’applicazione del regolamento macchine 1230 il 20 gennaio 2027.

a cura di Matteo Simonetta
Ufficio tecnico Acimall

Cambia la legge europea sulla sicurezza delle macchine ultima modifica: 2024-01-08T12:29:08+00:00 da Francesco Inverso